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L’immagine dei minori, l’informazione e la guerra

Intervista all’avvocato Lia Ruozi Berretta, Partner di Avvocati.net

Nel pieno della tragedia della guerra in Ucraina, mentre assistiamo a un continuo fluire di informazioni e immagini sulle condizioni della popolazione in fuga dal conflitto, il Garante per la privacy ha deciso di dare un forte monito contro l’iper esposizione dell’immagine dei minori.

Intervista a Lia Ruozi Berretta, Partner di Avvocati.net

Con comunicato del 4 marzo scorso, l’Autorità ha voluto ricordare che l’immagine del bambino, come qualsiasi dato personale che lo riguardi, dovrebbe entrare nel sistema mediatico solo quando ciò sia indispensabile o, ancora meglio, solo quando la sua pubblicazione sia nell’interesse del bambino. Il pericolo è che quelle fotografie e quei dati, nella dimensione digitale, perseguitino quei bambini per sempre, e li espongano a conseguenze discriminatorie di carattere sociale, culturale, religioso o politico di ogni genere, conseguenze, forse, oggi, in molti casi persino imprevedibili.

Il Garante ha richiamato quindi tutti i mezzi di comunicazione di massa, pur nell’indispensabile lavoro di testimonianza dei tragici effetti della guerra, a una maggior tutela dei minori.

Una maggior tutela dei minori

Alla luce di tale autorevole indicazione, i media sono chiamati a un’operazione delicata di contemperamento dell’esigenza di raccontare il reale e quella di rispettare il dramma di chi lo vive sulla sua pelle.

Va ricordato che all’art. 85 dello stesso GDPR si prevede che “Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici” e il legislatore italiano ha dettato, agli articoli 136 e seguenti del D.lgs. 101/18, alcune norme di dettaglio. Vi sono poi le regole del Codice deontologico del giornalismo, che all’art. 7 vieta al giornalista di pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca e fissa il principio per cui il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermi restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore.

Immagine dei minori. Eccessi nella comunicazione

Alla luce di tali regole, il richiamo del Garante appare opportuno rispetto ad alcuni eccessi riscontrati nella comunicazione degli ultimi giorni: tuttavia non può negarsi la forza di alcune immagini che, pur ritraendo minori (o proprio per questo), hanno un potere enorme di influenza sulle coscienze, specialmente in contesti che si possono dire “storici” come quello attuale. In alcuni casi ne viene anche un vantaggio diretto per il minore, come per il caso noto del piccolo Mustafa, ma ciò che appare da tenere in considerazione è un vantaggio “generale” per una popolazione sofferente, della quale i bambini costituiscono la parte più esposta. Certamente il volto, ormai celebre, dei tre giovanissimi profughi ucraini addormentati in un luogo di fortuna, è stato usato senza un immediato vantaggio per loro, ma pare di poter dire che quella fotografia non avrebbe avuto lo stesso impatto se l’innocenza di quel contesto fosse stata filtrata da un oscuramento di freddi pixel.

Equilibrio e rispetto, dunque, ma anche la coscienza della necessità di voci sostenute da immagini, nella civiltà dell’immagine, per far sì che la nostra attenzione non sia mai distolta dai drammi che scuotono il mondo.

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