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I “nuovi” CAM per l’edilizia, i criteri e gli obblighi per la progettazione e i lavori in ambito edilizio

di Marco Merlo Campioni, CEO di save NRG

La sostenibilità ambientale nel settore edilizio rientra tra le priorità della politica economica dell’intero continente europeo. In linea con l’indirizzo comunitario[1] e con un approccio di architettura bio-ecosostenibile, il già Ministero della Transizione Ecologica, (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), ha approvato, con il DM 256 del 23 giugno 2022[2], i nuovi CAM edilizia. Entrati in vigore dal 4 dicembre 2022, i nuovi criteri ambientali minimi identificano le migliori soluzioni progettuali da adottare nell’ambito degli interventi edilizi disciplinati dall’art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici. La differenza, rispetto ai CAM del 2017, è particolarmente rilevante perché introduce i principi di economia circolare, Life Cycle Assessment (LCA)e ESG come necessari e premianti nella valutazione dell’intervento.

La nuova normativa ha, quindi, introdotto:

  • da un lato, l’obbligatorietà delle clausole contrattuali e delle specifiche tecniche progettuali[3]nelle gare per gli affidamenti (congiunti o disgiunti) di servizi di progettazione e di lavori per gli interventi edilizi delle pubbliche amministrazioni;

 

  • dall’altro, i criteri premianti (in particolare, la Progettazione BIM[4]) finalizzati ad attrarre capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare favorendo gli operatori che implementano strategie di economia circolare. In tal senso, è significativa la premialità derivante dalla valutazione del livello di esposizione ai rischi ESG degli operatori economici coinvolti nel progetto.

 

Il provvedimento, come recita lo stesso decreto, si prefigge l’obiettivo di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici acquisiti o ristrutturati dalla pubblica amministrazione. Questa finalità evidenzia come gli aspetti di sostenibilità ambientale siano sempre più dirimenti nella gestione economica del sistema Paese. Non solo: le best practice progettuali definite dalla normativa mettono in luce l’importanza dei criteri ESG nella valutazione degli operatori economici. Si definisce, così, un nuovo approccio sistemico al business che deve, necessariamente, implementare e abbracciare tutti gli aspetti della sostenibilità con particolare attenzione ai principi dell’economia circolare. Nello specifico dei nuovi CAM, questo indirizzo si traduce in utilizzo più efficiente delle risorse che, grazie ai meccanismi di circolarità delle materie prime, garantiscono una riduzione dell’impatto ambientale degli edifici.

Più nel dettaglio, la struttura dei CAM per l’edilizia si suddivide in tre macrocategorie, ognuna delle quali individua criteri specifici da applicare nell’appalto a seconda della fase di affidamento:

  1. criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi: selezione dei candidati, clausole contrattuali, specifiche tecniche, criteri premianti;
  2. criteri per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi: clausole contrattuali, criteri premianti;
  3. criteri per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi: specifiche tecniche progettuali, clausole contrattuali , criteri premianti.

Le clausole contrattuali svolgono la funzione di garanzia per il rispetto dei criteri ambientali. Una delle novità principali consiste nella redazione e presentazione della Relazione CAM che l’aggiudicatario deve fornire per descrivere, giustificare e dimostrare il rispetto di ogni singolo criterio ambientale mostrando le soluzioni adottate per raggiungere le prestazioni minime e premianti previste dal Decreto. La relazione deve contenere:

  • le scelte progettuali;
  • gli elaborati progettuali nei quali si evince il soddisfacimento dei CAM;
  • i requisiti di materiali e prodotti da costruzione, in conformità alle indicazioni delle specifiche tecniche;
  • i mezzi di prova impiegati.

Le specifiche tecniche interessano sia il piano di manutenzione[5], sia i diversi contesti del processo edilizio, indicando le modalità concrete di adempimento alle prescrizioni ambientali con riferimento al livello territoriale-urbanistico, agli edifici e ai prodotti da costruzione.

Con queste scelte, si è definita quella che è la nuova strategia di sviluppo economico del sistema Paese. Identificando come premianti l’adozione di modelli di business circolari e l’applicazione dei criteri ESG, si dà un chiaro segnale su come deve essere gestito il nuovo corso economico: la sostenibilità, in tutti i suoi aspetti, deve essere centrale. Una linea che contribuirà a mettere in sicurezza le nostre imprese e la nostra economia.

 

[1] COM (2020) 98 “Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva”.

[2] Con l’entrata in vigore del nuovo decreto viene abrogato il precedente (DM 11/10/2011) al fine di rispondere alle esigenze di adeguamento all’evoluzione tecnologica e normativa ambientale.

[3] Queste, a norma dell’articolo 57 del dlgs 36/2023, sono obbligatorie dovendo essere inserite nella documentazione progettuale e di gara.

[4] Building Information Modeling.

[5] Al tal proposito i nuovi criteri prevedono la verifica dei livelli prestazionali in riferimento alle prestazioni ambientali.

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