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Monete virtuali. Qual è l’imposizione fiscale in Italia?

— MONETE VIRTUALI – La Legge di bilancio 2023 —
Chiunque di noi abbia posseduto o possegga ad oggi monete virtuali conosce perfettamente l’assenza di normativa chiara ed univoca in merito alla gestione ed imposizione fiscale delle stesse.

— di Carolina Casolo, Tax & Social Security Consultant – Milano —

Ad oggi l’Italia insieme ad altri tre Paesi (Costa d’Avorio, Belgio e Polonia) inquadra le monete virtuali al pari delle valute estere. In netta contraddizione, quindi, con l’OCSE che sostenendo in tal senso “raramente il bitcoin viene utilizzato come unità di conto, ha una diffusione come mezzo di pagamento ancora molto circoscritta e la sua funzione come riserva di valore è limitata dalla sua elevata volatilità” non riconosce le monete virtuali alla stregua di monete estere. Ed effettivamente la maggior parte degli altri Paesi invece inquadra le monete virtuali, per quanto riguarda le imposte, come un qualunque altro asset finanziario, mentre altri Paesi ancora hanno creato una definizione ad hoc per circoscrivere la casistica.

La compilazione del quadro RW

Sempre ad oggi l’obbligo di compilazione del quadro RW scaturisce dalla semplice detenzione delle monete virtuali a titolo di trasparenza e monitoraggio fiscale. Molti professionisti e contribuenti non sono però d’accordo con questa prassi. Infatti le monete virtuali sono a-territoriali e questo fa venire meno uno dei principi su cui si basa l’imposizione fiscale. Il ragionamento parte dal presupposto che l’imposizione fiscale si basa sul concetto di residenza di chi produce reddito e sul concetto di territorio nel quale tale reddito è prodotto.

Una disciplina organica della materia

Ecco quindi che all’interno della bozza della Legge di Bilancio per l’anno 2023 si propone una disciplina organica della materia razionalizzata negli articoli tra il 30 e il 34. Il Legislatore crea una nuova fattispecie reddituale denominata cripto-attività, seguendo le indicazioni provenienti dall’Unione Europea.

L’articolo 30 è dedicato alla tassazione diretta in capo alle persone fisiche

Le plusvalenze e gli altri proventi “realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti” costituiscono “redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale” ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del Tuir, al quale è stata aggiunta la nuova lettera c-sexies dedicata appunto alle cripto-attività; nello specifico:

  • tali plusvalenze e proventi costituiscono reddito imponibile se superano la franchigia di euro 2.000 (importo che potrebbe essere modificato durante l’iter di approvazione) nel periodo di imposta, cifra al di sotto della quale non assumono rilevanza fiscale;
  • non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività con “medesime caratteristiche e funzioni”.

Per quanto concerne le modalità di determinazione del reddito, la Legge di bilancio 2023 integra l’articolo 68 del Tuir con il nuovo comma 10, con il quale si stabilisce che:

  • le plusvalenze realizzate sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione (o il loro valore normale, in caso di permuta rilevante fiscalmente) e il costo o il valore di acquisto;
  • nel periodo di imposta il reddito imponibile, che è netto, si calcola sommando algebricamente plusvalenze e minusvalenze;
  • nel caso in cui le minusvalenze siano di importo superiore alle plusvalenze, le eventuali eccedenze possono essere riportate agli esercizi successivi per l’utilizzo, previa esposizione sul modello Redditi; anche per questo punto la rilevanza fiscale è subordinata alla franchigia di euro 2.000, sempre da confermare;
  • in caso di acquisto per successione “si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione”;
  • in caso di acquisto per donazione, il costo è quello assunto per il donante.

Elementi certi e precisi

Il costo o il valore d’acquisto deve essere documentato dal contribuente “con elementi certi e precisi”, in mancanza dei quali si assume pari a zero; a differenza delle plusvalenze da cessione, che sono redditi netti, i proventi conseguiti durante il periodo di imposta in conseguenza della detenzione delle cripto-attività producono un reddito lordo, come i redditi da capitale.

L’articolo 31

L’articolo 31 della Legge di bilancio 2023 modifica l’articolo 110 del Tuir, che tratta della rilevanza fiscale delle valutazioni di bilancio nel contesto dell’Ires e quindi societario. Si integra l’articolo 110 con il nuovo comma 3bis, ai fini del reddito d’impresa il Legislatore dispone che “non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione al Conto economico”; con relative conseguenze in tema di Irap.

Ultimo, ma non meno importante l’articolo 34 della Legge di bilancio 2023, disciplina l’imposizione indiretta in capo alle cripto-attività, alle quali si applica una imposta di bollo pari al 2 per mille.

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