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Il nuovo articolo 434bis del codice penale, tra prevenzione dei raduni illegali e limitazione delle libertà fondamentali

Il testo dell’articolo 434bis del codice penale

“Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”: così è rubricato il nuovo articolo 434bis del codice penale, introdotto da pochissimi giorni dal Decreto legge 31/10/2022, n. 162. 

L’articolo definisce tale invasione per raduni pericolosi come “l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.

Il richiamo – implicito – ai rave party

Pur non citandoli direttamente, la norma – a detta degli oppositori del nuovo Governo – sembra riferirsi proprio ai cosiddetti “rave party”. La Treccani definisce “rave party” come un “grande raduno di giovani, notturno, per lo più clandestino e di carattere trasgressivo” che, peraltro, “si svolge all’aperto o in locali adatti ad accogliere migliaia di persone”. 

Raduno – clandestino – migliaia di persone: effettivamente la norma sembra proprio costruita su questa definizione. E questo a maggior ragione se si considera che l’urgenza di introdurre questa norma sia nata proprio a seguito del rave party tenutosi a Modena. 

Il rischio di un’interpretazione eccessivamente estensiva

Tuttavia, c’è da dire che la norma non tipizza in modo tassativo e determinato la condotta di “invasione” penalmente rilevante e, anzi, la sua interpretazione rischia di risultare fin troppo estensiva, scontrandosi inevitabilmente con le libertà fondamentali, prima tra tutte la libertà di riunione, sancita dall’articolo 17 della Costituzione. In sostanza, il rischio è che un articolo del codice penale così formulato si riveli essere una mina impazzita, soggetta al libero arbitrio dell’autorità, con il concreto pericolo che vengano censurati anche raduni pacifici, ad esempio manifestazioni, sit-in o mobilitazioni studentesche (espressione del diritto costituzionale di manifestazione del proprio pensiero), solo perché presentano i requisiti dell’articolo 434bis.

Le pene edittali

Le pene previste dalla norma, peraltro, sono di non poco conto: recita il comma 2, “chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000”. Pena diminuita, invece, per i partecipanti. La conseguenza paradossale, comunque, è che chi organizza “raduni pericolosi” è punito molto più severamente rispetto a chi, ad esempio, si rende autore di una lesione personale.

La parola al Premier

«Ci hanno detto che vogliamo vietare le manifestazioni, nulla di più lontano da me», precisa il Premier Giorgia Meloni. La ratio della norma dovrebbe piuttosto individuarsi nell’«impedire che questo si faccia illegalmente: vogliamo impedire che non si rispettino le leggi dello Stato italiano. La storia di chi non vuole rispettare le leggi è finita!».

Le domande ancora senza risposta

In sostanza, al netto delle accuse dell’opposizione e dei chiarimenti del Governo, la norma non sembra priva di lacune e, al contrario, restano alcuni interrogativi ancora aperti, primo tra tutti: quando un raduno diventa pericoloso per l’ordine pubblico, l’incolumità o la salute pubblica?

Seguiranno certamente ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, che non sembra essere destinata a scomparire tanto facilmente. 

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