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Impatti operativi del conflitto in Ucraina nel mondo assicurativo

mondo assicurativo

— di Anna Gabriele

CONTESTO INTERNAZIONALE

A seguito del conflitto in Ucraina, iniziato il 24 febbraio, l’Unione europea ha adottato diversi pacchetti di misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, prevedendo in particolare il “congelamento” di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti designati.

ADEMPIMENTI NORMATIVI

Gli obblighi prescritti, in particolare, per le Compagnie di assicurazione sono i seguenti:

  • Congelamento di fondi e di risorse economiche, non procedendo alla corresponsione di alcun indennizzo o risarcimento spettanti a soggetti iscritti nelle liste antiterrorismo, fatte salve eventuali specifiche deroghe da parte delle Autorità competenti (art. 5, D.Lgs. n.109/2007);
  • Divieto di stipula e rinnovo di contratti assicurativi ramo danni e vita a soggetti iscritti nelle liste antiterrorismo (art. 5, D.Lgs. n.109/2007), fatte salve eventuali specifiche deroghe da parte delle Autorità competenti.
  • Divieto di stipula di contratti assicurativi per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 428/2009 (art. 2, comma 2, lett. b), Regolamento UE 2022/328).
  • Comunicazione alla UIF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, delle decisioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea (o, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche), delle misure di congelamento applicate ai soggetti designati, indicando i nominativi coinvolti, l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche (art. 7, comma 1, D.Lgs. n.109/2007); in caso di risorse economiche (come le polizze assicurative), la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza (art. 7, comma 3 Lgs. n.109/2007).
  • Comunicazione alla UIF dei dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 7, comma 2 D.Lgs. n.109/2007).
  • Segnalazione di operazione sospetta (anche in aggiunta alla comunicazione a UIF) in caso di riscontri in liste antiterrorismo di contraenti, assicurati o beneficiari di polizze ramo vita (art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007).

SANZIONI
(art. 13, D.Lgs. n.109/2007),

  • Violazione delle misure restrittive: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro.
  • Violazione degli obblighi di comunicazione: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 25.000 euro.

Oltre alle sanzioni c’è un rischio di natura reputazionale.

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