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Check list on line per il risanamento dell’impresa… i primi “bug”​

Check list. La montagna ha partorito il topolino… i primi “bug”​ del regolamento attuativo

Avv. Alessandro C. Valerio

Avv. Alessandro C. Valerio

Avvocato civilista. Curatore fallimentare Delegato alle vendite Gestore della Crisi

… Check list on line. Il 28 settembre 2021 è stato emanato, a cura dell’ufficio legislativo presso il Ministero della Giustizia il decreto dirigenziale che attua il decreto legge 24 agosto 2021.

Prima d’ora avevo formulato alcune perplessità sulla possibilità che in così poco tempo si potesse trasformare in algoritmo il risanamento dell’impresa. La lettura del testo del decreto, conferma i dubbi che avevo espresso.

Nella Sezione I del decreto denominata “Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile Online” il legislatore ci dice sostanzialmente che è necessario confrontare l’ammontare dell’indebitamento scaduto con il margine operativo lordo dell’impresa.

Se il rapporto è pari o inferiore ad uno, le difficoltà sono contenute.

Beh è chiaro e non è certo necessario nè un decreto legge nè un regolamento nè tanto meno un test on line per capire che se con i ricavi dell’anno successivo sono superiori ai debiti scaduti con gli stessi è possibile ripianare l’impresa.

Check list

La montagna ha partorito il topolino?

Proseguendo nella lettura del decreto, al punto 4 si legge poi testualmente: “le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a 2. In tale caso, l’andamento del corrente dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento (vai al punto 6 della Presente Sezione)

La norma sembra dire che se con gli utili prodotti dalla gestione ordinaria sono in grado di estinguere il debito in due anni, l’imprenditore deve proseguire la gestione ordinaria e destinare gli utili al ripianamento del debito, e rinvia al punto 6.

Il punto 6 della sezione però si riferisce ad una fattispecie totalmente diversa, quella in cui “il risanamento dipenda dall’efficacia e dall’esito delle iniziative assume precipua rilevanza il piano di impresa per il quale, nella check list di cui alla Sezione II sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l’esperto, nell’esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono”.

Check list … Siamo dunque in presenza di un primo “bug”.

Al punto 4 della sezione I del decreto, poi, si legge: “quando il rapporto [tra debito e margine operativo n.d.r.] supera un certo livello, che in assenza di particolari specificità può collocarsi attorno a 3 il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. In tale caso prosegui al punto 7 della Presente Sezione”.

Ci si aspetterebbe quindi di trovare al punto 7 cosa deve fare l’imprenditore quando debba porre in essere delle iniziative industriali per fronteggiare il debito. Invece al punto 7 della il regolamente testualmente recita “Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione della azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del piano”.

Cosa c’entra la continuità indiretta con le iniziative industriali ?

Check list … Questo è il secondo “bug”.

Il culmine si raggiunge però nei paragrafi successivi del regolamento in cui vi è un rimando ad un punto 8 inesistente… “superato un ulteriore livello, che in assenza di particolari specificità può collocarsi a 5-6 la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa e può rendersi necessaria la cessione dell’azienda. In tale caso prosegui al punto 8 della presente Sezione;”

E così nelle prime due pagine del decreto abbiamo già individuato tre Bugs…..

Per oggi mi fermo qui… vedremo cosa riserverà il seguito della lettura del decreto.

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